Accise ridotte per autobus NCC: istruzioni per richiedere il rimborso
L’Agenzia delle Dogane ha fornito istruzioni operative in merito alla procedura da seguire per ottenere il rimborso dell’accisa sul gasolio destinato alle imprese esercenti servizi di trasporto turistico di passeggeri mediante noleggio autobus con conducente.
La misura riguarda il gasolio commerciale utilizzato dai veicoli aventi classi di emissione euro VI in dotazione alle imprese esercenti (in ambito sia nazionale che internazionale) l’attività di trasporto turistico di persone mediante autobus. Il periodo di riferimento per fruire dell'aliquota agevolata è quello compreso tra il 1° aprile ed il 31 agosto 2023.
Non sono ammessi al beneficio fiscale i consumi di gasolio impiegati nell’ambito dell’attività di trasporto turistico da:
- autobus di categoria euro 5 o inferiore;
- veicoli di categoria M1 (aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente).
Come presentare la dichiarazione
Attualmente l’importo rimborsabile è di euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale. Il rimborso, strutturato per trimestre solare in cui è avvenuto il consumo del prodotto, è azionato su presentazione da parte dell’esercente avente titolo di apposita dichiarazione all’Ufficio delle dogane entro il mese successivo alla scadenza del medesimo trimestre (in prima applicazione, per il trimestre di consumo 1° aprile – 30 giugno 2023, entro il 31 luglio 2023).
Relativamente alla compilazione e presentazione della dichiarazione, resa dal titolare dell’impresa o dal rappresentante legale, si può fare riferimento alle indicazioni presenti sul sito istituzionale dell’Agenzia nell’apposita sezione “Accise – Prodotti energetici – Benefici per il gasolio da autotrazione”.
È necessario allegare alla dichiarazione trimestrale di rimborso copia dei certificati di immatricolazione dei veicoli ammessi.